Assegno bancario scoperto: pagamento tardivo, protesto, CAI e come rimediare
Quando sul conto non c’è provvista sufficiente, versare soltanto l’importo dell’assegno non basta. Per evitare sanzioni e revoca di sistema servono tempi precisi, penale del 10%, interessi, spese e una prova valida consegnata alla banca entro la scadenza.
A cura di Leonardo Poggi · Verifica delle fonti: 17 ottobre 2026
Un assegno non pagato attiva tre piani diversi, che spesso vengono confusi: il debito verso il beneficiario, la possibile pubblicità del protesto e la disciplina sanzionatoria con iscrizione nella Centrale d’Allarme Interbancaria. Regolarizzare uno di questi piani non sistema automaticamente gli altri.
L’errore più comune è mettere denaro sul conto dopo il mancato pagamento e pensare che la pratica si chiuda da sola. La banca non può ricostruire automaticamente se il beneficiario è stato pagato, quali oneri sono stati corrisposti e se la prova è arrivata nei termini. La legge richiede un pagamento tardivo completo e documentato.
La seconda trappola è confondere la scadenza dell’assegno con la scadenza della regolarizzazione. L’assegno è pagabile a vista; gli otto o quindici giorni riguardano la presentazione tempestiva. I sessanta giorni decorrono dalla fine di quel termine, non sempre dalla data in cui la banca ha materialmente comunicato il problema.
Questa guida riguarda l’assegno bancario emesso con autorizzazione ma senza provvista. L’assegno emesso senza autorizzazione—per esempio su un conto già chiuso o dopo la revoca della convenzione—segue regole più severe e non può essere sanato con il pagamento tardivo previsto per la mancanza di fondi.
1. Assegno scoperto, senza provvista e senza autorizzazione: non sono la stessa cosa
L’assegno bancario contiene un ordine rivolto alla banca di pagare una somma al beneficiario. È un titolo pagabile a vista: chi lo riceve non dovrebbe trattarlo come una promessa di pagamento futura. La Banca d’Italia definisce “senza provvista” l’assegno che, presentato in tempo utile, non può essere pagato in tutto o in parte perché sul conto mancano i fondi necessari.
Senza provvista
La convenzione di assegno esiste, ma il saldo disponibile non copre tutto il titolo. Il pagamento tardivo completo entro 60 giorni può evitare sanzioni e iscrizione in CAI.
Senza autorizzazione
Manca o è cessato il diritto di emettere assegni: conto chiuso, convenzione assente, carnet revocato o revoca già operativa. La regolarizzazione tardiva non sana l’illecito.
Irregolarità formale
Firma difforme, dati mancanti, alterazioni o altri vizi possono impedire il pagamento. Occorre conoscere la causale esatta: non ogni assegno respinto è “scoperto”.
Anche una mancanza parziale conta
Se l’assegno è di 4.000 euro e il conto dispone di 3.700 euro, la provvista è insufficiente. Non bisogna dare per scontato che la banca esegua un pagamento parziale: il titolo non funziona come un bonifico frazionabile a discrezione dell’emittente. Il beneficiario deve chiedere alla propria banca l’esito e la causale ufficiale.
Il debito resta
Il mancato pagamento non cancella il rapporto sottostante. Se l’assegno serviva a pagare una fattura, un acquisto o un prestito, il credito principale resta esigibile secondo il contratto. Al capitale possono aggiungersi gli oneri del pagamento tardivo, le spese di recupero e gli eventuali danni provati.
Dal punto di vista fiscale, il pagamento tardivo non trasforma la penale del 10% in un’imposta né modifica da solo la natura del costo o del ricavo originario. Per imprese e professionisti, contabilizzazione e deducibilità di penali, interessi e spese vanno valutate separatamente con il consulente, in base alla natura del rapporto e alla documentazione: non basta registrare l’intero esborso come se fosse il corrispettivo della fattura.
2. Il termine di presentazione: 8 giorni “su piazza”, 15 giorni “fuori piazza”
L’articolo 32 del regio decreto 1736/1933 stabilisce, per gli assegni emessi e pagabili in Italia, due termini ordinari. L’assegno va presentato entro otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso; entro quindici giorni se è pagabile in un comune diverso. I termini decorrono dal giorno indicato sul titolo come data di emissione.
| Situazione | Termine ordinario | Perché conta |
|---|---|---|
| Comune di emissione e pagamento uguale | 8 giorni | Determina la presentazione tempestiva e la data da cui calcolare i successivi 60 giorni |
| Comune di emissione e pagamento diverso | 15 giorni | È il caso “fuori piazza” |
| Presentazione oltre il termine | Possibile rischio di mancato pagamento | L’emittente può ordinare di non pagare dopo la scadenza; si indeboliscono tutele come il regresso |
| Assegno con data futura | Non è una garanzia di attesa | La post-datazione non è consentita e il titolo può essere presentato prima |
Presentare tardi non rende automaticamente inesistente il credito, ma può far perdere tutele cartolari importanti. La Banca d’Italia ricorda che, scaduti gli 8 o 15 giorni, l’emittente può ordinare alla banca di non pagare e viene meno la possibilità di attivare alcune misure a protezione del beneficiario.
Come si calcola senza sbagliare
Per una scadenza concreta non affidarti a un calcolo mentale. Parti dalla data scritta sul titolo, individua il comune di emissione e quello di pagamento, applica il termine corretto e chiedi alla banca come considera giorni festivi e modalità di presentazione nel caso specifico. Poi calcola i sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, non dalla data del preavviso.
Per assegni emessi o pagabili all’estero esistono termini differenti. Questa guida non li semplifica perché la combinazione fra luogo di emissione, luogo di pagamento e norme applicabili può cambiare il risultato: è opportuno far controllare titolo e scadenza dalla banca o da un professionista.
3. Che cosa succede dopo il mancato pagamento: la sequenza corretta
La banca trattaria deve informare il cliente entro il decimo giorno dalla presentazione dell’assegno. Il preavviso di revoca segnala la mancanza di provvista, spiega la possibilità di evitare le conseguenze con il pagamento tardivo e indica la data dalla quale scatterà la revoca se non arriva una prova idonea.
Il preavviso è una comunicazione decisiva. Controlla l’indirizzo usato dalla banca, ritira le raccomandate e mantieni aggiornati i recapiti. Ignorare una busta o una PEC non sospende il calendario previsto dalla legge.
Il protesto può arrivare prima della regolarizzazione
Il protesto o la constatazione equivalente documentano formalmente il mancato pagamento dopo la presentazione tempestiva. Il pagamento entro sessanta giorni può impedire sanzioni e CAI, ma non cancella il fatto che al momento della presentazione l’assegno non era stato pagato. Per questo la pratica “protesto” segue un binario distinto.
La Prefettura e le sanzioni
Se la regolarizzazione non avviene correttamente, la segnalazione può dare luogo al procedimento sanzionatorio amministrativo. La legge prevede sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, ulteriori conseguenze. Se arriva una contestazione prefettizia, bisogna leggere immediatamente termini e modalità per scritti difensivi o ricorso: il semplice pagamento del capitale dopo la scadenza non annulla automaticamente il procedimento.
4. Il pagamento tardivo non è soltanto l’importo dell’assegno
L’articolo 8 della legge 386/1990 consente al traente di evitare le sanzioni per assegno senza provvista se, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, paga tutte le componenti richieste. La Banca d’Italia le riassume in quattro voci.
Importo del titolo
È il capitale indicato sull’assegno, o la parte rimasta non pagata se il caso concreto documenta un pagamento parziale valido.
Penale del 10%
Si calcola sulla somma dovuta. Su 5.000 euro è 500 euro; su 800 euro è 80 euro.
Interessi legali
Si calcolano sull’importo dell’assegno per il periodo tra la presentazione e il pagamento tardivo, applicando il tasso legale vigente nei giorni interessati.
Spese
Vanno incluse le spese per protesto o constatazione equivalente e quelle richieste secondo la documentazione rilasciata.
Il tasso legale può cambiare per decreto. Per questo è più sicuro chiedere un conteggio scritto e aggiornato alla banca o al soggetto che cura la pratica, anziché copiare un tasso trovato in un vecchio articolo. Se il periodo attraversa un cambio di tasso, il calcolo può dover essere frazionato.
Dove può essere eseguito
Il pagamento tardivo può essere effettuato direttamente al portatore del titolo, presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o mediante deposito vincolato presso la banca trattaria. La soluzione concreta va concordata con la banca, perché ciò che conta non è soltanto trasferire denaro, ma produrre entro il termine una prova conforme alla legge.
Il deposito vincolato può essere utile se il beneficiario non collabora, non è reperibile o non rilascia subito la quietanza. La Banca d’Italia lo indica espressamente fra le modalità possibili: le somme vengono destinate al pagamento definitivo dell’assegno. Chiedi alla banca modulistica, importo esatto e ricevuta nominativa prima della scadenza.
5. La prova del pagamento: il passaggio che decide l’iscrizione in CAI
Pagare non basta: il traente deve fornire alla banca trattaria la prova dell’avvenuta regolarizzazione entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di presentazione. Se c’è stato protesto, la prova va fornita anche al pubblico ufficiale che lo ha levato, affinché non venga avviato il procedimento sanzionatorio per omesso pagamento tardivo.
La legge ammette, fra le forme principali, la quietanza del portatore con firma autenticata e l’attestazione della banca relativa al deposito vincolato. La documentazione deve rendere certo che siano stati pagati capitale, penale, interessi e spese.
- Numero dell’assegno, banca trattaria e conto di riferimento.
- Data e luogo di emissione indicati sul titolo.
- Importo facciale e somma effettivamente non pagata.
- Data di presentazione e data del mancato pagamento.
- Importo della penale del 10% separatamente indicato.
- Interessi legali con periodo e criterio di calcolo.
- Spese di protesto o constatazione equivalente.
- Dichiarazione del portatore di avere ricevuto tutto quanto dovuto.
- Firma autenticata quando richiesta per la quietanza liberatoria.
- Prova della consegna alla banca e, se necessario, al pubblico ufficiale.
Ricevuta, quietanza e liberatoria
Una semplice schermata del bonifico dimostra l’ordine di pagamento, non sempre la sua esecuzione né la completezza della regolarizzazione. Una quietanza ben formata identifica titolo, parti, importi e componenti pagate. Prima di far autenticare la firma, chiedi alla banca di confermare che il testo contenga tutto ciò che serve.
“Il sottoscritto …, in qualità di beneficiario/portatore dell’assegno n. … tratto su …, emesso il … per euro …, dichiara di avere ricevuto dal traente, ai fini dell’art. 8 della legge 386/1990, l’importo del titolo, la penale del 10% pari a euro …, gli interessi legali pari a euro … e le spese di protesto/constatazione pari a euro …, per complessivi euro …, e rilascia quietanza dell’integrale pagamento.”
La formula è orientativa: banca, notaio o professionista devono controllare identità del portatore, autenticazione, importi e coerenza con il titolo concreto.
Consegna tracciabile
Non lasciare l’originale senza ricevuta. Presenta la prova allo sportello ottenendo copia timbrata, oppure usa il canale scritto indicato dalla banca. Conserva ricevuta, protocollo, PEC e nome dell’ufficio. Chiedi conferma che la pratica sia stata registrata come pagamento tardivo completo e che non verrà effettuata la segnalazione nominativa in CAI.
6. CAI e revoca di sistema: cosa cambia davvero per sei mesi
La Centrale d’Allarme Interbancaria è l’archivio gestito dalla Banca d’Italia nel quale confluiscono, fra l’altro, dati relativi agli utilizzi irregolari di assegni e carte. Le segnalazioni sono trasmesse da banche, Poste, intermediari, Prefetti e Autorità giudiziaria.
Per l’assegno senza provvista, il pagamento tardivo completo e provato nei termini evita l’iscrizione nominativa. Se ciò non avviene, l’iscrizione produce automaticamente la revoca di sistema per sei mesi.
Cosa non è la CAI
La CAI non è la Centrale dei Rischi dei finanziamenti e non coincide con il Registro informatico dei protesti. Sono archivi diversi, con finalità, soggetti segnalanti, durata e procedure di rettifica differenti. Una visura “pulita” in uno non prova necessariamente l’assenza di dati nell’altro.
| Archivio o evento | Che cosa riguarda | Conseguenza pratica | Come si verifica |
|---|---|---|---|
| CAI | Utilizzi anomali di assegni e carte | Revoca di sistema per gli assegni e informazioni consultabili dai soggetti abilitati | Accesso ai dati presso enti segnalanti o Filiali Banca d’Italia |
| Registro protesti | Pubblicità dei protesti levati | Reputazione commerciale e visura camerale | Camera di Commercio |
| Centrale dei Rischi | Esposizioni creditizie segnalate dagli intermediari | Informazioni usate nella valutazione del credito | Servizio di accesso Banca d’Italia |
| Debito civile | Rapporto tra traente e creditore | Richiesta di pagamento e possibili azioni di recupero | Contratto, titolo, quietanze e atti giudiziari |
Se ritieni la segnalazione errata
Chiedi alla banca segnalante i dati e la causale, allegando la prova del pagamento tardivo e della sua consegna tempestiva. L’intermediario che ha trasmesso l’informazione è il primo soggetto da coinvolgere per la rettifica. Puoi accedere gratuitamente ai dati nominativi che ti riguardano tramite i canali indicati dalla Banca d’Italia; l’accesso non equivale però a una cancellazione automatica.
Se il reclamo non risolve, valuta l’Arbitro Bancario Finanziario o il giudice con un professionista. La questione cruciale sarà spesso documentale: data di presentazione, termine, contenuto del preavviso, pagamento, oneri e data di ricezione della prova.
7. Protesto: pagare entro 60 giorni non lo cancella automaticamente
Il protesto è l’atto pubblico che accerta formalmente il mancato pagamento dell’assegno. Viene levato da un pubblico ufficiale e pubblicato nel Registro informatico dei protesti tenuto dal sistema camerale. Serve anche a preservare le azioni di regresso contro i soggetti obbligati cartolari nei casi previsti.
La distinzione è netta: il pagamento tardivo nei sessanta giorni può evitare sanzioni e CAI, ma non elimina un protesto già levato. La Camera di Commercio di Genova lo chiarisce espressamente.
Per evitare CAI
Completa e prova il pagamento tardivo entro il termine di 60 giorni. È una procedura collegata alla legge 386/1990 e alla banca trattaria.
Per cancellare il protesto
Per l’assegno occorre attendere almeno un anno, ottenere la riabilitazione e poi chiedere la cancellazione alla Camera di Commercio competente.
Riabilitazione dopo almeno dodici mesi
Il soggetto che ha pagato titolo, spese, interessi e penale può chiedere la riabilitazione dopo che sia trascorso almeno un anno dal protesto senza ulteriori protesti. La richiesta può essere presentata al Tribunale competente; la normativa oggi consente anche l’intervento del notaio nei casi previsti. Requisiti, documenti e costi vanno verificati presso l’ufficio territorialmente competente.
Il Tribunale di Milano indica fra i documenti tipici: istanza, identità e codice fiscale, visura protesti recente, copia del titolo e dell’atto di protesto, quietanza liberatoria originale con firma autenticata e chiara indicazione di capitale, spese, interessi e penale del 10%.
Errore o illegittimità del protesto
Se il protesto è stato levato per errore o in modo illegittimo, esiste una procedura diversa che può consentire la cancellazione senza attendere l’anno. Non basta contestare genericamente il merito del debito: servono elementi documentali che dimostrino l’errore o l’illegittimità formale. La Camera di Commercio non svolge un processo completo sul rapporto contrattuale.
8. Cosa deve fare chi riceve un assegno scoperto
Il beneficiario deve muoversi su due fronti: preservare il titolo e ottenere il pagamento. La prima azione è farsi rilasciare dalla banca la documentazione dell’esito, senza separarsi dall’originale se non secondo la procedura e senza firmare liberatorie prima di avere ricevuto tutte le somme.
Presenta tempestivamente
Deposita l’assegno entro 8 o 15 giorni e conserva la ricevuta. La data di presentazione è decisiva per protesto, interessi e regresso.
Chiedi la causale ufficiale
“Fondi insufficienti”, “conto chiuso”, “firma irregolare” e “assegno denunciato” non sono equivalenti. Fatti consegnare l’esito scritto.
Conserva titolo e protesto
Non restituire l’originale prima dell’incasso completo. Se ricevi denaro, rilascia una quietanza che descriva esattamente importi e causale.
Formula una richiesta completa
Comunica al traente capitale, penale del 10%, interessi e spese. Un accordo informale sul solo capitale può lasciare aperti gli oneri della regolarizzazione.
Verifica le azioni di recupero
L’assegno può costituire titolo esecutivo se conserva i requisiti e sono rispettate le formalità. Fai controllare tempestivamente termini, protesto e debitore da un legale.
Rilascia la prova dopo l’incasso
Una volta ricevuto tutto, collabora alla quietanza richiesta dalla legge, senza attestare somme non percepite o date non vere.
L’assegno non è una garanzia assoluta
Ricevere un titolo non equivale a ricevere denaro. Per importi elevati o rapporti nuovi, valuta strumenti che assicurino in anticipo la provvista. Un assegno circolare è emesso dalla banca dopo la costituzione della provvista e segue regole diverse; occorre comunque controllarne autenticità, beneficiario e clausola di non trasferibilità.
9. Casi particolari che cambiano la strategia
Assegno postdatato
Scrivere una data futura non trasforma l’assegno in una cambiale e non impedisce al beneficiario di presentarlo. La Banca d’Italia ricorda che la post-datazione non è consentita e non protegge chi al momento dell’emissione non dispone dei fondi. Se presentato prima, il titolo può generare le conseguenze della mancanza di provvista.
Conto chiuso
Se il conto era già chiuso quando l’assegno è stato emesso, il problema non è la semplice mancanza di provvista ma l’assenza di autorizzazione. La Banca d’Italia precisa che l’illecito si perfeziona all’emissione e non è sanabile con il pagamento tardivo. Pagare il beneficiario resta doveroso, ma non evita automaticamente CAI e sanzioni.
Cointestazione e deleghe
Bisogna identificare chi ha sottoscritto il titolo e con quali poteri. Nel conto cointestato, la firma di uno dei titolari non trasferisce automaticamente agli altri la responsabilità personale per l’emissione; nel conto societario rilevano poteri di firma e rappresentanza. Non firmare quietanze generiche intestate a soggetti diversi dal traente senza verifica.
Assegno firmato da una società
La società resta obbligata sul rapporto sottostante, ma la disciplina sanzionatoria dell’emissione può coinvolgere la persona fisica che ha materialmente sottoscritto il titolo in rappresentanza. Servono visura, poteri e copia dell’assegno per ricostruire correttamente le posizioni.
Beneficiario irreperibile o non collaborativo
Non aspettare che risponda. Chiedi alla banca la costituzione del deposito vincolato e la documentazione utile alla regolarizzazione. Una mail ignorata non sospende il termine di sessanta giorni.
Successione del traente o del beneficiario
Il decesso non autorizza soluzioni improvvisate. Se muore il traente, vanno verificati data di emissione, debito sottostante, responsabilità ereditarie e gestione del conto. Se muore il beneficiario, la quietanza deve provenire dai soggetti legittimati e coerenti con la successione. Banca, notaio e legale devono coordinare titolo, prova e scadenza.
Più assegni scoperti
Ogni titolo ha numero, importo, presentazione, oneri e termine propri. Una somma cumulativa senza prospetto può essere imputata male. Prepara una tabella per assegno e chiedi una quietanza distinta o un documento che li elenchi analiticamente.
10. Esempi numerici: come si compone il pagamento tardivo
Gli esempi sono ipotetici. Gli interessi sono indicati con formula perché il tasso legale va verificato per il periodo reale; le spese dipendono dalla documentazione della pratica.
Il titolo viene presentato in tempo e non pagato. La penale è 500 euro. Al totale vanno aggiunti gli interessi legali su 5.000 euro dalla presentazione al giorno del pagamento e le spese di protesto o constatazione. Se interessi e spese fossero, a puro titolo di esempio, 42 e 90 euro, il pagamento completo sarebbe 5.632 euro.
Calcolo: 5.000 + 500 + 42 + 90 = 5.632 euro. Versarne 5.000 o 5.500 non completa la regolarizzazione.
La penale è 80 euro. Se non è stato levato protesto, le spese possono seguire una constatazione equivalente o la procedura bancaria; non vanno inventate. Il traente chiede il conteggio e paga 800 + 80 + interessi legali + spese documentate.
L’assegno è emesso e pagabile nello stesso comune. Il termine ordinario di presentazione è otto giorni. Il periodo di sessanta giorni decorre dalla scadenza di questi otto giorni, non dalla data in cui il cliente apre la raccomandata. Per la data finale concreta, festività e calendario vanno verificati con la banca.
Il traente paga capitale, penale, interessi e spese al cinquantesimo giorno, ma consegna la quietanza alla banca dopo il sessantesimo. Il problema non è più economico ma documentale: la Banca d’Italia richiede che la prova sia fornita entro il termine. Occorre contestare l’eventuale segnalazione solo se esistono elementi concreti su ricezione tempestiva o errore.
Un assegno da 2.000 euro viene emesso quando il conto era già estinto. Pagare 2.200 euro più oneri può soddisfare il creditore, ma non rende applicabile la sanatoria prevista per la sola mancanza di provvista. La causale “mancanza di autorizzazione” cambia il quadro.
11. Documenti da raccogliere e procedura operativa
Un fascicolo ordinato evita che la scadenza venga consumata in telefonate inconcludenti. Fotografa fronte e retro del titolo, annota date e conserva le buste delle comunicazioni.
- Copia fronte/retro dell’assegno e numero del titolo.
- Estratto conto con saldo disponibile alla data di presentazione.
- Esito di impagato e causale comunicata dalla banca.
- Preavviso di revoca con busta, ricevuta o PEC.
- Atto di protesto o constatazione equivalente, se presenti.
- Conteggio scritto di capitale, penale, interessi e spese.
- Bonifico o altra prova dell’effettivo trasferimento.
- Quietanza liberatoria completa e firma autenticata quando richiesta.
- Attestazione di deposito vincolato, se utilizzato.
- Ricevuta della consegna della prova alla banca e al pubblico ufficiale.
- Conferma finale della banca sull’esito della regolarizzazione.
Procedura per chi ha emesso l’assegno
Identifica la causale
Chiedi se si tratta di mancanza di provvista, assenza di autorizzazione o irregolarità formale. Non usare una procedura adatta al caso sbagliato.
Fissa le date
Segna emissione, presentazione, scadenza degli 8/15 giorni, data del preavviso e ultimo giorno della finestra di 60 giorni.
Ottieni il conteggio
Fatti indicare importo del titolo, 10%, interessi e spese. Chiedi chi deve rilasciare la quietanza e in quale forma.
Usa una modalità idonea
Paga il portatore con prova valida oppure costituisci il deposito vincolato. Non affidarti a contanti senza ricevuta completa.
Consegna la prova
Falla arrivare entro il termine alla banca e, se c’è protesto, al pubblico ufficiale. Ottieni protocollo o ricevuta.
Controlla l’esito
Chiedi conferma scritta dell’acquisizione e verifica i tuoi dati CAI. Gestisci separatamente l’eventuale riabilitazione del protesto dopo un anno.
Se servono vecchi estratti, comunicazioni o contabili, consulta anche la guida su come recuperare documenti bancari ed estratti conto. La prova documentale è spesso ciò che separa una regolarizzazione efficace da una contestazione tardiva.
12. Errori comuni che fanno saltare la regolarizzazione
- Versare denaro sul conto e basta. Dopo l’impagato serve il pagamento tardivo documentato, non un semplice ripristino del saldo.
- Pagare solo il capitale. Senza 10%, interessi e spese, la sanatoria non è completa.
- Calcolare i 60 giorni dalla raccomandata. Decorrono dalla scadenza del termine di presentazione.
- Consegnare la prova dopo la scadenza. Pagamento e prova devono arrivare nei tempi previsti.
- Usare una ricevuta generica. Deve collegare con certezza somme e titolo e rispettare le formalità richieste.
- Dimenticare il pubblico ufficiale. In caso di protesto, la prova va fornita anche a chi ha levato l’atto.
- Credere che il pagamento cancelli il protesto. Servono almeno un anno, riabilitazione e domanda alla Camera di Commercio.
- Confondere CAI e Registro protesti. Evitare o correggere una voce non elimina automaticamente l’altra.
- Emettere altri assegni durante la revoca. Le banche non possono pagarli e scattano ulteriori segnalazioni.
- Postdatare per guadagnare tempo. La data futura non impedisce la presentazione e non protegge dall’impagato.
- Restituire l’originale prima dell’incasso. Il beneficiario può indebolire la propria posizione e perdere la prova.
- Aspettare la collaborazione del creditore. Se non risponde, valuta subito il deposito vincolato con la banca.
Tabella riepilogativa
| Fase | Regola | Cosa fare | Rischio se omessa |
|---|---|---|---|
| Emissione | L’assegno è pagabile a vista | Mantieni la provvista disponibile | Impagato anche se postdatato |
| Presentazione | 8 giorni su piazza, 15 fuori piazza | Deposita subito e conserva ricevuta | Perdita di tutele cartolari |
| Preavviso | La banca informa entro il decimo giorno | Verifica causale e calendario | Tempo utile sprecato |
| Pagamento tardivo | Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione | Paga capitale, 10%, interessi e spese | Sanzioni e CAI |
| Prova | Da fornire alla banca entro lo stesso termine | Quietanza idonea o deposito vincolato | Segnalazione nonostante il pagamento |
| Protesto | Binario distinto dalla CAI | Conserva atto e prepara futura riabilitazione | Pubblicità nel Registro protesti |
| CAI | Revoca automatica per sei mesi | Restituisci carnet e non emettere titoli | Nuovi impagati e segnalazioni |
| Riabilitazione | Dopo almeno un anno e pagamento completo | Ricorso a Tribunale/notaio e poi CCIAA | Protesto ancora visibile |
| Errore | Rettifica presso soggetto segnalante | Reclamo con prove e accesso ai dati | Dato inesatto non corretto |
Domande frequenti
Quanto tempo ho per coprire un assegno scoperto?
Il pagamento tardivo completo va effettuato entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile di presentazione, che in Italia è normalmente di 8 o 15 giorni. Chiedi alla banca la data finale scritta.
Basta versare i soldi sul conto?
No. Dopo il mancato pagamento devi regolarizzare con capitale, penale del 10%, interessi legali e spese e fornire alla banca una prova idonea entro il termine.
La penale del 10% si calcola anche sugli interessi?
La penale è pari al 10% della somma dovuta indicata dall’assegno; interessi e spese sono componenti ulteriori. Fatti rilasciare un conteggio analitico.
Se pago entro 60 giorni il protesto sparisce?
No. Il pagamento può evitare sanzioni e CAI, ma il protesto già levato richiede, dopo almeno un anno e in assenza di nuovi protesti, riabilitazione e successiva cancellazione camerale.
Quanto dura la revoca CAI?
La revoca di sistema conseguente all’iscrizione per assegni dura sei mesi. Durante quel periodo non puoi emettere assegni e devi restituire i moduli inutilizzati.
Posso pagare direttamente il beneficiario?
Sì, ma occorre pagare tutte le componenti e ottenere una quietanza conforme, normalmente con firma autenticata, da consegnare in tempo alla banca e al pubblico ufficiale se c’è protesto.
Il beneficiario non risponde: cosa faccio?
Contatta immediatamente la banca trattaria e chiedi come costituire un deposito vincolato destinato al pagamento. Non lasciare che l’irreperibilità consumi la scadenza.
Un assegno postdatato può essere incassato prima?
La post-datazione non è consentita e non impedisce la presentazione. Non usarla come accordo di dilazione: se manca provvista possono scattare le conseguenze dell’impagato.
Che differenza c’è tra assegno scoperto e conto chiuso?
Nel primo caso manca la provvista ma esiste l’autorizzazione; nel secondo può mancare l’autorizzazione all’emissione. La sanatoria dei 60 giorni vale per la mancanza di provvista, non per l’emissione senza autorizzazione.
Posso controllare gratuitamente i miei dati CAI?
Sì. L’interessato o un delegato può chiedere accesso ai dati nominativi tramite gli enti segnalanti o le Filiali della Banca d’Italia, secondo le modalità pubblicate.
La CAI è la stessa cosa della Centrale dei Rischi?
No. La CAI riguarda utilizzi anomali di assegni e carte; la Centrale dei Rischi raccoglie esposizioni creditizie segnalate dagli intermediari. Anche il Registro protesti è separato.
Il beneficiario può agire subito per recuperare il credito?
Può chiedere il pagamento e valutare le azioni basate sul titolo e sul rapporto sottostante. Termini, protesto e requisiti esecutivi vanno fatti controllare rapidamente da un legale.
Cosa faccio se la banca mi iscrive nonostante il pagamento?
Chiedi accesso ai dati, presenta reclamo alla banca segnalante e allega titolo, conteggio, quietanza, data di consegna e ricevuta. Se non risolve, valuta ABF o giudice.
Posso chiudere il conto mentre l’assegno è in circolazione?
È rischioso. Un assegno emesso prima della chiusura può essere presentato successivamente e l’assenza di autorizzazione cambia il regime. Prima dell’estinzione restituisci carnet e verifica i titoli ancora pendenti.
Fonti ufficiali consultate
Norme e materiali verificati il 17 ottobre 2026.
- Banca d’Italia — FAQ: l’assegno, le carte di pagamento e la CAI
- Banca d’Italia, L’economia per tutti — Assegno
- Banca d’Italia — Accesso ai dati della Centrale d’Allarme Interbancaria
- Normattiva — Legge 15 dicembre 1990, n. 386, nuova disciplina sanzionatoria degli assegni
- Normattiva — Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, legge assegni
- Camera di Commercio di Genova — Protesti, assegni e cancellazione per riabilitazione
- Tribunale di Milano — Riabilitazione protesti: requisiti e documenti
- Arbitro Bancario Finanziario — Ricorsi nelle controversie con gli intermediari
Contenuto informativo generale. Non costituisce consulenza legale, fiscale o bancaria personalizzata. Termini, conteggi, tasso legale, documenti e competenza territoriale devono essere verificati sul caso concreto prima di agire.
Hai un assegno non pagato e una scadenza da ricostruire?
Possiamo mettere in ordine date, importi, prova del pagamento, preavviso, CAI e protesto, individuando quando serve il supporto di banca, notaio, commercialista o legale. Scrivimi o prenota una consulenza, e vediamo assieme come fare.

