Garanzia dei depositi fino a 100.000 euro: come proteggere conti e liquidità senza fare calcoli sbagliati
Il limite non vale per ogni conto e nemmeno per ogni marchio commerciale: si calcola per depositante e per singola banca, sommando rapporti, quote cointestate e interessi maturati.
Quando si parla di sicurezza della liquidità, molte persone ricordano soltanto il numero “100.000 euro”. Il problema è che quel numero viene spesso applicato nel modo sbagliato: 100.000 per conto, 100.000 per filiale, 100.000 per marchio o 100.000 senza considerare gli interessi. Nessuna di queste scorciatoie è affidabile.
Per capire quanta liquidità è davvero protetta bisogna ricostruire il depositante, la banca autorizzata che raccoglie il denaro e tutti i depositi ammissibili intestati a quella persona presso la stessa banca. Vanno poi considerate le quote dei conti cointestati, gli interessi maturati e le eventuali somme temporaneamente elevate, come il ricavato della vendita dell’abitazione.
100.000 euro
È il limite ordinario per depositante e per banca, non per singolo rapporto.
Entità bancaria
Conta la banca che detiene il deposito, non il logo dell’app o il nome commerciale.
Cointestazione
Il saldo viene attribuito in quote uguali e sommato agli altri depositi di ciascun titolare.
Indice della guida
- Che cos’è la garanzia
- Quali somme sono coperte
- Cosa non è coperto
- Come si calcolano i 100.000 euro
- Conti cointestati
- Più banche e marchi diversi
- Interessi, valuta e imposte
- Saldi temporaneamente elevati
- Come avviene il rimborso
- Garanzia e bail-in
- Banche estere e fintech
- Novità UE del 2026
- Strategia operativa
- Errori comuni
- Tabella riepilogativa
- FAQ finali
1. Che cos’è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, FITD, è un sistema di garanzia riconosciuto dalla Banca d’Italia e finanziato dalle banche aderenti. Interviene a tutela dei depositanti quando una banca viene posta in liquidazione coatta amministrativa, entro i limiti e per i rapporti previsti dalla legge.
Tutte le banche italiane devono aderire a un sistema di garanzia riconosciuto. Per le banche di credito cooperativo opera l’analogo Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Anche una banca esclusivamente digitale non è fuori dal sistema solo perché non ha filiali: occorre identificare l’ente che raccoglie il deposito e il sistema al quale aderisce.
La tutela ordinaria opera fino a 100.000 euro per depositante e per banca. Le risorse vengono dal settore bancario; non si tratta di un rendimento, di una garanzia contro le oscillazioni dei mercati o di una copertura per qualsiasi prodotto venduto dalla banca.
2. Quali somme rientrano nella garanzia
La copertura riguarda i depositi ammissibili, cioè crediti verso la banca che devono essere restituiti secondo le condizioni contrattuali. Tra gli esempi indicati da Banca d’Italia e FITD rientrano:
- saldi disponibili sui conti correnti;
- conti di deposito liberi o vincolati;
- depositi a risparmio e libretti nominativi bancari;
- certificati di deposito nominativi;
- assegni circolari emessi dalla banca;
- carte prepagate associate a IBAN, quando le somme costituiscono un deposito presso una banca aderente;
- interessi maturati fino alla data in cui produce effetti la liquidazione, entro il limite complessivo.
Il fatto che un conto deposito sia vincolato non elimina la protezione. Ai fini della soglia, però, il suo saldo si somma al conto corrente e agli altri depositi che lo stesso soggetto ha presso la medesima banca.
3. Cosa non copre il FITD
La garanzia dei depositi non si estende automaticamente a tutto ciò che compare nell’area riservata della banca. Non sono depositi garantiti dal FITD:
| Prodotto o bene | Copertura FITD | Tutela da verificare |
|---|---|---|
| Azioni, ETF e fondi | No | Patrimonio dello strumento e regole di custodia |
| Obbligazioni bancarie | No | Rischio di credito dell’emittente e disciplina del bail-in |
| Pronti contro termine | No | Contratto, sottostante e controparte |
| Titoli di Stato nel dossier | No, non sono depositi | Restano strumenti del cliente, con rischio dell’emittente |
| Polizze assicurative | No | Regole assicurative e patrimonio separato applicabile |
| Cripto-attività | No | Custodia, emittente e disciplina specifica |
| Beni in cassetta di sicurezza | No | Diritto alla restituzione dei beni e contratto di custodia |
| Oro fisico depositato | No | Proprietà e modalità di custodia |
Dire che titoli ed ETF non sono coperti dal FITD non significa che diventino automaticamente proprietà della banca o che vadano persi in caso di crisi. Sono però soggetti a una tutela giuridica diversa: occorre verificare separazione patrimoniale, corretta custodia, disponibilità e rischio dell’emittente.
4. Il calcolo corretto: sommare tutti i depositi nella stessa banca
La soglia si applica al totale dei depositi ammissibili dello stesso soggetto presso la stessa banca. Il codice fiscale del depositante e l’identità giuridica della banca sono quindi i due dati centrali.
Esempio 1: conto corrente e conto deposito presso la stessa banca
Laura ha 70.000 euro sul conto corrente e 50.000 euro su un conto deposito vincolato della stessa banca. Il totale è 120.000 euro.
Copertura ordinaria massima: 100.000 euro
I 20.000 euro eccedenti non vengono rimborsati dal FITD. Restano un credito verso la banca in liquidazione e possono essere recuperati, anche solo in parte, in base alla liquidazione dell’attivo.
Esempio 2: tre conti nella stessa banca
Tre conti da 40.000 euro non generano tre garanzie. Il totale di 120.000 euro resta coperto fino a 100.000. Filiali diverse e numeri di conto diversi non cambiano la banca debitrice.
Per prudenza non arrivare esattamente a 100.000 euro se il rapporto produce interessi: anche gli interessi maturati concorrono al limite. Una piccola fascia di sicurezza evita che l’accredito periodico porti il totale sopra soglia.
5. Conti cointestati: la quota si somma ai conti personali
Ai fini della garanzia, il saldo del conto cointestato viene attribuito in parti uguali ai cointestatari, salvo situazioni giuridiche particolari correttamente identificate. La quota imputata a ciascuno si somma agli altri depositi personali che quella persona ha nella stessa banca.
Esempio 3: conto cointestato da 240.000 euro
Un conto di 240.000 euro è intestato a due persone. La quota teorica è 120.000 euro ciascuno: la copertura ordinaria è 100.000 per persona, quindi 200.000 euro complessivi.
100.000 × 2 = 200.000 euro coperti
Esempio 4: conto personale più conto cointestato
Marco ha 80.000 euro su un conto personale. Con Anna ha un conto cointestato da 120.000 euro, cioè 60.000 attribuiti a ciascuno. Marco arriva a 140.000 euro nella stessa banca e sarebbe coperto per 100.000; Anna, se non ha altri depositi, per tutti i suoi 60.000.
Anna: 60.000 → coperti 60.000
La cointestazione non è uno strumento da creare all’ultimo momento soltanto per “moltiplicare” la garanzia. Produce effetti operativi, patrimoniali, successori e potenzialmente fiscali che vanno valutati separatamente.
6. Banche dello stesso gruppo, marchi commerciali e fusioni
La copertura è per singola banca, anche quando più banche appartengono allo stesso gruppo. Se due istituti sono persone giuridiche bancarie distinte e ciascuno aderisce al sistema, il limite si applica separatamente.
Esempio 5: due banche distinte dello stesso gruppo
Un risparmiatore ha 90.000 euro presso Banca A e 90.000 presso Banca B. Se sono banche giuridicamente distinte, entrambi i depositi possono essere coperti integralmente, anche se il gruppo controllante è lo stesso.
La conclusione cambia quando due marchi sono soltanto nomi commerciali della stessa banca o quando una piattaforma colloca prodotti emessi dallo stesso ente. Non contare i loghi: leggi ragione sociale, codice ABI, foglio informativo e modulo standard sulla tutela dei depositi.
Per verificare l’aderente puoi consultare l’elenco FITD o, per le BCC, il sistema competente. Se una banca opera tramite succursale estera o passaporto europeo, la scheda informativa deve indicare quale sistema garantisce i depositi.
7. Interessi maturati, valuta estera e trattamento fiscale
Il limite di 100.000 euro comprende gli interessi maturati fino alla data in cui produce effetti la liquidazione coatta amministrativa. Se hai 98.000 euro di capitale e 3.000 euro di interessi maturati, il credito complessivo è 101.000 euro e la copertura ordinaria resta 100.000.
Per i depositi in valuta diversa dall’euro, il FITD indica che il rimborso viene effettuato in euro o nella valuta dello Stato di residenza del depositante, applicando il cambio della data rilevante prevista dalla procedura. Le oscillazioni possono quindi incidere sul controvalore.
La garanzia non modifica il regime fiscale del rapporto. Gli interessi restano soggetti alla tassazione prevista per il prodotto e il bollo segue le proprie regole. Per valutare il margine sotto i 100.000 euro usa il saldo lordo rilevante per la garanzia, non soltanto l’importo netto che immagini di incassare dopo le imposte.
8. Saldi temporaneamente elevati: quando i 100.000 euro possono essere superati
La legge italiana prevede una tutela rafforzata per determinate somme di persone fisiche, collegate a esigenze sociali specifiche. Nei nove mesi successivi all’accredito o al momento in cui le somme diventano disponibili, il limite ordinario non si applica ai depositi derivanti da:
- vendita o costituzione di diritti reali su immobili adibiti ad abitazione;
- divorzio;
- pensionamento o scioglimento del rapporto di lavoro;
- invalidità o morte;
- prestazioni assicurative, risarcimenti o indennizzi per reati contro la persona;
- indennizzi per ingiusta detenzione.
Esempio 6: 350.000 euro dalla vendita dell’abitazione
Una persona vende la propria abitazione e riceve 350.000 euro sul conto. Se la banca entra in liquidazione entro il periodo protetto e ricorrono tutti i requisiti, la parte oltre 100.000 può beneficiare della tutela rafforzata. Non basta però dire che il saldo è “temporaneo”: servono origine qualificata e documenti.
Per ottenere il rimborso della parte eccedente, il depositante deve presentare una richiesta specifica ai liquidatori entro 60 giorni dall’avvio della liquidazione. Conviene conservare atto notarile, contabile del bonifico, estratto conto e documenti che collegano inequivocabilmente la somma all’evento protetto.
9. Come avviene il rimborso se la banca viene liquidata
Il rimborso ordinario dei depositi protetti è effettuato entro sette giorni lavorativi dalla data in cui producono effetti i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa. Per la copertura ordinaria il depositante non deve presentare una domanda: il FITD avvia direttamente la procedura.
Controlla le comunicazioni ufficiali
FITD e autorità indicano banca incaricata, filiali e modalità operative.
Prepara i documenti
Documento di identità valido e tessera sanitaria; per le società anche prova dei poteri del legale rappresentante.
Scegli la modalità
Il rimborso può avvenire tramite bonifico su un’altra banca, assegno circolare o contanti nei limiti legali.
Verifica il conteggio
Controlla depositi aggregati, quote cointestate, interessi e importo riconosciuto.
Rivendica l’eccedenza
La parte non garantita resta un credito nel passivo della liquidazione; segui le istruzioni dei liquidatori.
Il rimborso è gratuito. I saldi temporaneamente elevati richiedono invece la specifica domanda per la parte oltre soglia. Per i conti qualificati come dormienti ai fini della garanzia, FITD indica tempi fino a sei mesi e nessun rimborso quando il valore è inferiore a 100 euro.
10. Garanzia dei depositi e bail-in non sono la stessa cosa
Il bail-in è uno strumento di risoluzione che può ridurre o convertire passività della banca per assorbire perdite e ricapitalizzarla. I depositi protetti fino a 100.000 euro sono espressamente esclusi dal bail-in.
La parte eccedente i 100.000 euro non gode della stessa esclusione assoluta. I depositi di persone fisiche e piccole e medie imprese hanno comunque un trattamento preferenziale nella gerarchia e verrebbero coinvolti dopo strumenti meno protetti, se necessario. La situazione dipende dalla procedura scelta e dalle decisioni dell’autorità di risoluzione.
11. Banche estere, succursali, app e conti fintech
Una banca con sede in un altro Paese dell’Unione può operare in Italia e aderire al sistema di garanzia dello Stato d’origine. La tutela armonizzata europea mantiene il livello di 100.000 euro, ma autorità, procedura e canali operativi possono essere diversi.
Le succursali italiane di banche extracomunitarie autorizzate possono aderire al FITD, salvo che partecipino a un sistema estero equivalente. Per questo la verifica non va fatta sulla lingua dell’app o sul dominio internet, ma sul documento standard informativo che identifica banca e sistema di garanzia.
Un conto di moneta elettronica non è necessariamente un deposito bancario. Alcune fintech sono banche; altre sono istituti di pagamento o di moneta elettronica e proteggono i fondi con meccanismi di salvaguardia diversi. Anche una prepagata con IBAN può rientrare nella copertura se giuridicamente equivale a un deposito presso una banca aderente: va letto il contratto.
- cerca la ragione sociale completa dell’ente;
- verifica se possiede licenza bancaria;
- leggi il nome del sistema di garanzia;
- controlla in quale Paese opera la garanzia;
- non confondere “fondi segregati” con FITD;
- conserva il modulo informativo aggiornato.
12. La nuova direttiva UE 2026/804: in vigore, ma non già applicabile in blocco
La direttiva (UE) 2026/804, firmata il 30 marzo 2026 e pubblicata il 20 aprile, modifica la disciplina europea sui sistemi di garanzia dei depositi, ampliandone e armonizzandone vari aspetti. È entrata in vigore il 10 maggio 2026.
Tuttavia una direttiva richiede recepimento nazionale. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure entro l’11 maggio 2028; la maggior parte si applicherà da quella data, mentre alcune disposizioni hanno applicazione dal maggio 2029. Nel settembre 2026 non è quindi corretto sostituire automaticamente le regole italiane attuali con tutte le novità del testo europeo.
13. Strategia operativa per proteggere liquidità e depositi
Fai l’inventario
Elenca conti, depositi, carte con IBAN e certificati nominativi con saldo e intestatari.
Raggruppa per banca giuridica
Unisci i prodotti della stessa banca anche se app, filiali o marchi sono diversi.
Attribuisci le quote cointestate
Dividi il saldo per il numero dei titolari e somma la quota ai rapporti personali.
Aggiungi gli interessi
Stima quanto maturerà prima della prossima verifica e lascia un margine prudenziale.
Separa gli strumenti finanziari
Non includere ETF, titoli o polizze nel conteggio FITD: analizzali con criteri diversi.
Documenta le somme temporanee
Conserva origine e data di accredito di vendita casa, pensionamento o indennizzo qualificato.
Prepara un secondo IBAN
Un rapporto operativo alternativo può facilitare pagamenti e ricezione di un eventuale rimborso.
Ripeti il controllo
Rivedi la mappa dopo fusioni bancarie, grandi accrediti, nuove cointestazioni o rinnovi vincolati.
Distribuire la liquidità non significa aprire conti casualmente. Valuta costi, imposta di bollo, operatività, affidabilità dei canali, esigenze familiari e rendimento netto. La garanzia è una soglia di protezione, non l’unico criterio di scelta della banca.
14. Gli errori più comuni
Calcolare per conto
I rapporti della stessa persona nella stessa banca si sommano.
Calcolare per marchio
Due app possono appartenere alla stessa entità bancaria.
Confondere gruppo e banca
Banche distinte dello stesso gruppo mantengono limiti separati.
Dimenticare il cointestato
La quota si aggiunge ai depositi personali di ciascun titolare.
Fermarsi a 100.000 esatti
Gli interessi maturati possono portare il credito oltre soglia.
Includere ETF e obbligazioni
Non sono depositi coperti dal FITD.
Credere protetto ogni grande accredito
I saldi elevati richiedono origine qualificata, periodo e documenti.
Ignorare una fusione
Due limiti possono confluire sotto un’unica banca.
Confondere fintech e banca
Licenza e tutela del saldo devono risultare dal contratto.
15. Tabella riepilogativa
| Situazione | Calcolo | Copertura ordinaria | Controllo da fare |
|---|---|---|---|
| Due conti personali nella stessa banca | Somma dei saldi | Massimo 100.000 euro totali | Interessi inclusi |
| Conti presso due banche distinte | Calcolo separato per banca | Fino a 100.000 per ciascuna | Entità giuridica effettiva |
| Due banche dello stesso gruppo | Separato se banche distinte | Fino a 100.000 per banca | Adesione e ragione sociale |
| Conto cointestato | Saldo diviso tra titolari | 100.000 per ciascun depositante, considerando altri rapporti | Quote e conti personali |
| Conto corrente più deposito | Si sommano nella stessa banca | Massimo 100.000 | Vincolo non crea una seconda soglia |
| Ricavato vendita abitazione | Possibile saldo temporaneamente elevato | Oltre soglia nei casi e tempi previsti | Documenti e domanda entro 60 giorni dalla liquidazione |
| ETF, BTP o obbligazioni | Fuori dal calcolo FITD | Nessuna copertura FITD | Custodia e rischio emittente |
| App fintech | Dipende dall’ente che detiene i fondi | Da verificare | Licenza e sistema di garanzia |
16. FAQ
La garanzia è di 100.000 euro per ogni conto?
No. È per depositante e per banca: tutti i depositi ammissibili della stessa persona nella stessa banca si sommano.
Due filiali danno due coperture?
No. Se i conti sono presso la stessa banca, la filiale non cambia il limite.
Due banche dello stesso gruppo hanno due limiti?
Sì, se sono banche giuridicamente distinte. Va controllata la ragione sociale, non soltanto il gruppo o il marchio.
Quanto è coperto un conto cointestato da 200.000 euro?
Con due titolari e senza altri depositi nella stessa banca, 100.000 euro per ciascuno, quindi l’intero saldo.
Gli interessi sono compresi nei 100.000 euro?
Sì, gli interessi maturati fino alla data rilevante concorrono al limite.
Il conto deposito è garantito?
Sì, se è un deposito ammissibile presso una banca aderente, ma si somma agli altri depositi nella stessa banca.
Le obbligazioni emesse dalla banca sono garantite?
No. Sono strumenti finanziari e credito verso l’emittente, non depositi protetti dal FITD.
Quanto tempo serve per il rimborso?
Per i depositi ordinari protetti il termine è sette giorni lavorativi dall’efficacia della liquidazione.
Devo fare domanda al FITD?
Non per il rimborso ordinario. Serve invece una specifica richiesta per ottenere la parte oltre 100.000 dei saldi temporaneamente elevati.
Il ricavato della vendita di una casa è protetto oltre 100.000 euro?
Può esserlo per nove mesi se riguarda un’abitazione e ricorrono requisiti e documentazione previsti.
Una prepagata con IBAN è sempre coperta?
Non automaticamente. FITD indica la copertura quando equivale a un deposito presso una banca aderente; occorre verificare contratto ed emittente.
La direttiva UE 2026/804 è già applicabile in Italia?
È in vigore a livello europeo, ma le principali misure richiedono recepimento entro maggio 2028. Oggi si applica la disciplina italiana vigente.
Conclusione: la protezione dipende dalla mappa, non dal numero di conti
La garanzia dei depositi è semplice soltanto dopo avere costruito la mappa corretta. Devi conoscere chi è il depositante, quale banca è realmente debitrice, quali rapporti sono depositi e quali quote dei cointestati vanno attribuite. Soltanto allora il limite di 100.000 euro diventa un dato utile.
Una revisione annuale è sufficiente per molte famiglie, ma grandi accrediti, fusioni, vendita dell’abitazione, pensionamento o nuove piattaforme richiedono un controllo immediato. Conservare documenti e lasciare margine per gli interessi evita gli errori più banali proprio quando la liquidità è più alta.
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Fonti ufficiali e riferimenti verificati
- Banca d’Italia – Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
- Banca d’Italia – La tutela dei depositi in cinque domande.
- Banca d’Italia – Bail-in e protezione dei depositi.
- FITD – Garanzia dei depositanti.
- FITD – FAQ su copertura, cointestazioni, rimborso e saldi temporaneamente elevati.
- FITD – Elenco delle banche consorziate.
- Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
- Gazzetta Ufficiale – Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.
- EUR-Lex – Direttiva 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi.
- EUR-Lex – Direttiva (UE) 2026/804, modifiche e termini di recepimento.
Fonti verificate il 29 settembre 2026. Contenuto divulgativo generale: natura del prodotto, identità della banca, intestazione, residenza, sistema estero e origine delle somme possono modificare la tutela concreta. Prima di distribuire importi rilevanti consulta il modulo informativo sui depositanti e la documentazione contrattuale aggiornata.

