Il regime forfettario cos’è? Si tratta di un sistema agevolato di tassazione rispetto a quella ordinaria IRPEF e che comporta una serie di semplificazioni contabili. A chi si applica? Il regime forfettario si applica agli imprenditori e ai liberi professionisti che esercitano un’attività in forma individuale e rientrano in una certa soglia di reddito.
Viene chiamato “forfettario” proprio per il modo in cui si determina il reddito da assoggettare ad un’unica imposta sostitutiva IRPEF al posto delle aliquote a scaglioni.
Per accedere a questo regime agevolato non c’è un limite legato all’età anagrafica o agli anni di attività, ma sono richiesti determinati requisiti.
Quali sono i requisiti e cosa comporta per la previdenza complementare l’accesso al regime forfettario?
Regime forfettario: requisiti 2019
Il requisiti per accedere al regime forfettario sono stati ampliati con l’ultima legge di bilancio per il 2019, portando la soglia dei ricavi o dei compensi annuali a 65.000 euro, per tutte le professioni senza più distinzioni. Questo limite vale sia per chi inizia una nuova attività e presume di non superare la soglia sia per chi già svolge un’attività d’impresa o una professione e non l’ha superata.
Per determinare il reddito da assoggettare all’imposta sostitutiva del 15% bisogna applicare ai ricavi o compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto per l’attività o professione esercitata. Ad esempio, l’aliquota del 15% per chi esercita un’attività professionale sanitaria sarà applicata al 78% dei compensi percepiti.
Per chi inizia una nuova attività l’imposta sostitutiva scende al 5% per i primi cinque anni di attività se:
- non è stata mai esercitata un’ attività d’impresa o professionale, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti
- l’attività da esercitare non sia una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta, sia come lavoratore dipendente che autonomo, a meno che non si tratti di un periodo di pratica obbligatoria prevista per l’esercizio della professione
- in caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, i relativi ricavi e compensi del periodo d’imposta precedente non devono superare la soglia prevista di 65.000 euro
Come si accede al regime forfettario?
Nel caso di lavoratori già in attività, il regime forfettario opera automaticamente, mentre per chi ne inizia una nuova e presume di rispettare i requisiti richiesti occorre comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività – modello AA9/12. In ogni caso, chi ha i requisiti per accedere al regime forfettario ci può rinunciare in qualsiasi momento adottando il regime fiscale ordinario con l’obbligo della dichiarazione annuale IVA.
Regime forfettario: IVA e altre semplificazioni
Il regime forfettario comporta una serie di semplificazioni innanzitutto ai fini IVA. Infatti chi lo applica:
- non addebita l’IVA in fattura ai propri clienti e non detrae l’IVA sugli acquisti;
- non liquida l’imposta, non la versa, non è obbligato a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale IVA
- non deve comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list
- non ha l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute ed è esonerato dall’obbligo della fatturazione elettronica
Inoltre, con il regime forfettario sono previste altre semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito, come l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili e dall’applicazione degli studi di settore.
Regime forfettario: detrazioni e deduzioni fiscali
Chi si avvale del regime forfettario sul reddito, viste le agevolazioni che comporta, non può sfruttare le detrazioni e le deduzioni fiscali previste nel regime ordinario. Può avvalersi, però, delle deduzioni e detrazioni fiscali a fronte di eventuali altri redditi su cui sono dovute le imposte IRPEF: un ulteriore reddito da lavoro dipendente o da locazione senza cedolare secca.
Previdenza complementare e regime forfettario
Quali sono le conseguenze per la previdenza complementare nel caso di lavoratore in regime forfettario? Tutti i benefici e le flessibilità legate alla previdenza complementare restano intatte tranne l’applicabilità della deducibilità fiscale dei contributi versati nel fondo pensione che rimane valida solo nel caso ci siano altri redditi soggetti a IRPEF ordinaria. Ma, anche per chi non ha potuto avvalersi della deducibilità dei contributi, è comunque prevista un’esenzione fiscale sulla prestazione pensionistica finale.
Vediamo come funziona l’esenzione fiscale della prestazione pensionistica finale.
La pensione complementare, quando viene erogata, è soggetta ad una ritenuta non solo con aliquota agevolata rispetto a quelle applicate normalmente sui redditi (cioè tra il 15% e il 9% a seconda del periodo di partecipazione al fondo pensione contro le aliquote IRPEF tra il 23% e il 43%) ma è anche in parte esente da tassazione. La base imponibile su cui è applicata la ritenuta d’imposta, infatti, non considera quanto è stato già tassato nelle fasi precedenti.
Risulta esente, quindi, quella parte di prestazione pensionistica formata da:
- rendimenti già tassati in fase di accumulo
- contributi che non sono stati dedotti fiscalmente
Esempi pratici a confronto: Paolo in regime forfettario integrale e Giulia e Davide in parte soggetti a IRPEF ordinario.
Gli aderenti in regime forfettario potrebbero non poter dedurre i contributi versati a forme pensionistiche complementari durante l’applicazione del regime, ma possono comunque avvalersi al momento dell’erogazione della pensione integrativa di un ulteriore vantaggio fiscale per tutti i contributi non dedotti.
[…] Sono nel regime forfettario (partita IVA), posso comunque dedurre i versamenti? […]
[…] è inferiore rispetto a quella dei lavoratori dipendenti (24% vs 33%). In alcuni casi, poi, se il lavoratore esercita la propria attività d’impresa in regime forfettario, ha accesso ad una riduzione contributiva del 35%, che quindi riduce ulteriormente in montate […]
[…] Virginia, avvocato di 29 anni in regime fiscale forfettario […]