Maggio 7, 2020

Si paga sugli acquisti di beni, ma anche – per esempio – sui servizi di consulenza finanziaria: è la famigerata IVA, l’Imposta sul Valore Aggiunto, che da qualche anno viene citata con frequenza in riferimento alle altrettanto famigerate “clausole di salvaguardia”. Vediamo di capire cos’è, a cosa serve e che c’entrano le suddette clausole.

Cos’è l’IVA e quando è stata introdotta in Italia?

L’IVA è un’imposta indiretta sui beni e i servizi scambiati in Italia, introdotta per la prima volta nel 1972. Per lo Stato, essa costituisce una delle principali fonti di entrate tributarie: nel 2018, gli introiti legati all’IVA sono stati pari a 133,4 miliardi di euro.

Come funziona l’Imposta sul Valore Aggiunto?

Il calcolo dell’IVA si basa sull’aumento di valore che un bene o un servizio registra dopo ciascun “passaggio di mano”, dalla produzione al consumo finale. Il valore aggiunto include eventuali accise, vale a dire tasse sulla produzione o sulla fornitura che il venditore “gira” al consumatore finale.

Il produttore o il fornitore deve accreditare l’IVA al cliente e poi versarla all’Erario con modello F24. In sostanza, lungo la catena di produzione e scambio di beni e/o servizi i soggetti intermedi anticipano l’IVA salvo poi recuperarla addebitandola ai loro clienti, giù fino al consumatore finale.

Con il risultato che, in concreto, l’IVA pesa solo su quest’ultimo.

Come si calcola l’IVA da pagare: le aliquote

Come tutte le imposte che non sono a quota fissa (e, in quanto tali, hanno un importo fisso e stabilito per legge), l’IVA si calcola in base a una serie di aliquote, ovvero di tassi percentuali da applicare alla base imponibile.

Il nostro sistema, oggi, prevede quattro aliquote:

  • aliquota ordinaria del 22%
  • aliquota agevolata del 10%
  • nuova aliquota agevolata del 5%
  • aliquota super agevolata del 4%

Operazioni non soggette a IVA

Ci sono le operazioni imponibili, poi c’è tutta una serie di operazioni che si classificano come:

  • non imponibili: rientrano nel campo di applicazione del tributo, con i relativi obblighi (per esempio, la fatturazione), ma non scontano l’imposta. Per esempio, le operazioni internazionali
  • esenti: sono esenti IVA per via del loro carattere di utilità sociale o perché già soggette ad altri tributi. Rientrano in questo ambito le prestazioni sanitarie, quelle didattiche ed educative, i trasporti urbani e via dicendo fra quelle socialmente utili, e le operazioni creditizie, i servizi finanziari e assicurativi, le operazioni su azioni e titoli, fra le altre
  • escluse: non presentano uno dei requisiti fondamentali dell’IVA e dunque sono escluse dall’applicazione del tributo

E le clausole di salvaguardia?

Sono pensate per mettere in sicurezza “il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica” individuati dal governo e concordati in sede europea: vengono tipicamente introdotte dalle Leggi di Bilancio per gli anni seguenti, salvo poi essere disinnescate dalle Leggi di Bilancio successive nell’imminenza dell’entrata in vigore.

In sostanza, le clausole di salvaguardia sono norme che prevedono la variazione automatica di determinate voci di tasse e imposte, ma con efficacia differita nel tempo rispetto all’entrata in vigore della legge che le contiene.

Sono state introdotte dal governo Berlusconi con il decreto legge 98/2011, sotto forma di tagli lineari di detrazioni e deduzioni fiscali. Con il decreto legge 201/2011 del governo Monti, sono state trasformate in incrementi delle aliquote IVA.

Le clausole di salvaguardia da allora introdotte nelle Leggi di Bilancio sono state di volta in volta oggetto di interventi finalizzati a impedirne, in tutto o in parte, l’entrata in vigore a partire dall’anno individuato dalla stessa legge: in questi casi si parla di clausole “sterilizzate” o “disattivate”.

Per esempio, per il 2019 la clausola è stata sterilizzata dal primo governo Conte in deficit, a fronte di una spesa complessiva di 12,5 miliardi. Attualmente, è previsto che il primo gennaio 2020 scatti automaticamente l’incremento dell’aliquota ordinaria (che si applica ai beni voluttuari) dal 22% al 25,2% e di quella agevolata (applicata ai beni primari) dal 10% al 13%, con un assai probabile impatto negativo sui consumi e sul PIL.

A meno che, anche qui, non spunti qualche nuova idea dal cilindro.

Articolo originale

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Poggi Leonardo

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