Giugno 5, 2019

“Manca una analisi importante e riguarda la diversa tassazione del TFR se trasferito al fondo o se si lascia in azienda”. La critica – costruttiva, e da noi molto apprezzata – è arrivata da un lettore dopo che abbiamo pubblicato la nostra breve guida al Trattamento di Fine Rapporto1.

In realtà, questo è un tema di cui avevamo già in animo di occuparci. Lo abbiamo lasciato da parte solo perché, dal nostro punto di vista, meritava un approfondimento a sé. E infatti, eccolo qua (precisando fin d’ora che su questo, come su altri aspetti, torneremo ancora).

Calcolare la tassazione e il TFR netto

Il TFR può essere lasciato in azienda o destinato a un fondo pensione. Quello lasciato nelle casse dell’azienda è soggetto a tassazione separata, che scatta non in fase di maturazione ma al momento della liquidazione, quindi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro opera come sostituto d’imposta e, dunque, non va a erogare al dipendente il Trattamento di Fine Rapporto lordo, ma il netto già tassato. Il TFR lordo – lo abbiamo già visto – si ottiene sommando quanto accantonato per ogni anno di lavoro, ovvero la retribuzione lorda annua divisa per il parametro fisso 13,5, più relativa rivalutazione.

Partendo da ciò, come si calcola il netto? Lo vediamo prendendo come esempio il caso del signor Gino, che in 30 anni di servizio ha accantonato la considerevole cifra di 100 mila euro di TFR lordo. Per capire quanto gli spetta di netto, bisogna innanzitutto ricavare la base imponibile, ovvero la quota del lordo soggetta a tassazione secondo i vari scaglioni IRPEF.

Tale base imponibile si ottiene moltiplicando il TFR lordo per il parametro fisso 12 e dividendo poi il risultato per gli anni di servizio. Quindi:

(100.000*12)/30 = 40.000

La base imponibile ammonta a 40.000 euro. A tale somma va applicata l’aliquota IRPEF vigente nell’anno in cui il signor Gino chiede il suo TFR, che nel nostro caso è pari al 38%, posto che gli scaglioni sono questi:

  • sotto i 15.000 euro: 23%
  • da 15.001 a 28.000 euro: 27%
  • da 28.001 a 55.000 euro: 38%
  • da 55.001 a 75.000 euro: 41%
  • oltre i 75.001: 43%

Considerato che per la fascia tra i 28.001 e i 55.000 euro l’aliquota IRPEF è fissata al 38% ma che l’applicazione avviene in maniera progressiva (il 27% vale cioè solo per la parte di reddito eccedente i 15 mila euro, il 38% solo per quella eccedente i 28 mila, eccetera), il risultato sarà il seguente:

[(15.000*23)/100] + [(13.000*27)/100] + [(12.000*38)/100] = 11.520

In altre parole, su 100.000 euro di TFR lordo maturato e lasciato in azienda, il datore di lavoro – agendo da sostituto di imposta – dovrà versare al fisco 11.520 euro. E il TFR netto sarà così determinato:

100.000-11.520 = 88.480

Seguirà il ricalcolo da parte dell’Agenzia delle Entrate, in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro.

E destinando il Trattamento di Fine Rapporto a un fondo pensione, invece?

TFR al fondo pensione: cosa cambia per il fisco?

Oltre a maturare il diritto a una pensione pubblica, nel corso della sua vita lavorativa il dipendente può gettare le basi per una futura pensione integrativa. Per esempio, versando contributi a un fondo pensione chiuso o aperto, oppure investendo in un PIP o in un PAC. Tra i contributi che è possibile versare in un fondo pensione c’è, appunto, il TFR.

Il Trattamento di Fine Rapporto versato dal 2007 in poi al fondo di previdenza e incassato al momento del pensionamento come rendita o come capitale sarà assoggettato a una ritenuta a titolo d’imposta del 15%.

Ma attenzione: questa percentuale si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare. Se l’anzianità supera i 15 anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino a un massimo di 6 punti percentuali: con 35 anni di partecipazione, l’aliquota cala quindi al 9%.

Anche volendo, dunque, il signor Gino non avrebbe fatto in tempo a salire su questo treno: ma ipotizzando che i suoi figli svolgano un lavoro dipendente che consenta loro di maturare nel tempo un TFR altrettanto corposo, forse per loro la destinazione del TFR al fondo pensione – salvo profonde revisioni legislative – potrebbe rivelarsi la scelta migliore.

I vantaggi fiscali della previdenza complementare

Nell’ottica di spingere i contribuenti verso forme di previdenza complementari all’assegno pensionistico pubblico, il legislatore ha previsto anche altre agevolazioni fiscali, che è importante conoscere per fare le opportune valutazioni.

In particolare, nella fase di accumulo esiste la possibilità di dedurre dal reddito complessivo annuo i contributi versati al fondo pensione – sottraendoli quindi dalla base imponibile per il calcolo dell’imposta dovuta – fino a un massimo di 5.164,57 euro. Ciò potrebbe consentire di scendere di scaglione IRPEF, a un’aliquota più vantaggiosa. Altra nota interessante: il Trattamento di Fine Rapporto destinato al fondo non concorre al limite della deducibilità fiscale, ovvero i 5.164 euro e rotti di cui sopra.

Nel frattempo, i contribuiti che confluiscono nel fondo pensione generano rendimenti. I quali sono soggetti a un’imposta del 20%, a fronte del 26% previsto per la maggior parte delle forme di risparmio di tipo finanziario. Sulla parte di rendimento che deriva da titoli di Stato e similari la tassazione è anche più bassa, del 12,5%.

Ultimo, ma non per importanza: il TFR versato nella forma pensionistica è al lordo delle imposte, quindi una volta investito nel fondo può contribuire in tutta la sua interezza a produrre rendimenti.

Articolo originale

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Poggi Leonardo

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