Maggio 25, 2019

l trattamento fiscale della previdenza integrativa è decisamente agevolato rispetto agli altri strumenti di risparmio infatti prevede un’esenzione in fase di contribuzione, grazie alla deducibilità fiscale dei versamenti annui al fondo pensione, e delle tassazioni agevolate nella fase di accumulo delle risorse e in quella di erogazione della pensione integrativa.

La sigla utilizzata per descrivere la tassazione della previdenza complementare è E-T-T:

  • Esenzione in fase di contribuzione, meglio definibile come vero e proprio guadagno fiscale da imposte IRPEF risparmiate (con i contributi dedotti)
  • Tassazione in fase di accumulo dei rendimenti, ma comunque agevolata rispetto agli altri strumenti di investimento
  • Tassazione in fase di erogazione della pensione integrativa, anche qui agevolata rispetto a quella normalmente prevista sui redditi complessivi dichiarati ai fini IRPEF.

Tutti questi vantaggi si traducono in un risparmio ulteriore per la prestazione pensionistica finale.

E: ESENZIONE NELLA FASE DI CONTRIBUZIONE

La deducibilità della previdenza complementare

Il primo grande vantaggio fiscale della previdenza complementare è la deducibilità fiscale dei contributi versati entro i 5.164,57 euro all’anno. Il reddito dichiarato per l’IRPEF diminuisce perché viene sottratto quanto versato al fondo pensione e le imposte da versare sono conseguentemente inferiori. Pagare meno tasse vuol dire che in pratica una parte della pensione integrativa te la paga lo Stato.

Un dipendente privato, ad esempio, quanto potrebbe risparmiare versando 150 euro al mese al fondo pensione? Conosci il suo risparmio fiscale

T: TASSAZIONE AGEVOLATA NELLA FASE DI ACCUMULO

Previdenza integrativa: vantaggi sui rendimenti

I versamenti effettuati  dagli aderenti, che complessivamente formano il patrimonio del fondo pensione, vengono gestiti e investiti nei mercati finanziari generando dei rendimenti. Quindi ogni anno, il patrimonio del fondo pensione avrà un suo “risultato netto di gestione”, cioè la differenza positiva di valore all’inizio e alla fine dell’anno solare. Questo risultato di gestione viene tassato con l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ma con aliquota agevolata del 20%.

Perché agevolata? Perché i rendimenti ottenuti con altri strumenti di investimento, come gli interessi sui depositi di conto corrente, sono soggetti ad aliquota del 26%.

Grazie al risparmio fiscale del 6% annuo sui rendimenti ottenuti, dopo 10 anni è come se versando ogni anno 100€ in un qualsiasi altro strumento di investimento che rende ogni anno il 4%, questo avesse performato circa l’8% in più dei rendimenti.

L’aliquota di tassazione scende ulteriormente per la parte di rendimenti che sono stati ottenuti investendo in Titoli di Stato, che è del 12,5%.

T: TASSAZIONE AGEVOLATA NELLA FASE DI EROGAZIONE

Nella fase di erogazione i vantaggi fiscali si esplicano in più forme:

1 – Pensione integrativa: aliquota agevolata dal 15% al 9%

Anche in fase di erogazione della pensione integrativa, sia in rendita che in capitale, la tassazione è agevolata: viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota massima del 15%. Si tratta di un notevole risparmio fiscale rispetto alle normali aliquote IRPEF applicate sui redditi complessivi, che nello specifico vanno dal 23% al 43% via via che lo scaglione di reddito cresce.

L’aliquota del 15%, oltretutto, è solo quella massima di partenza. Dopo il quindicesimo anno di partecipazione a un qualsiasi fondo pensione, iniziano ad essere applicati degli sconti percentuali sull’aliquota: ogni anno – 0,30%, fino ad arrivare a 6 punti percentuali di sconto massimo complessivo. In sostanza l’aliquota scende dal 15% fino al 9%.

Anni di partecipazione alla previdenza integrativa ≤ 15 anni                                 ≥ 15 anni           ≥ 35 anni                     
Aliquota applicata 15% – 0,30% per ogni anno successivo fino al massimo del 6% di riduzione9%

L’agevolazione oltre il quindicesimo anno è stata introdotta con la riforma del 2007. Rispetto agli anni di partecipazione  precedenti si possono comunque contare fino a 15 anni. In sostanza, per far scattare la soglia per lo sconto dello 0,30% contano gli anni dal 1992 in poi.

2 – La pensione integrativa è in parte esente da tassazione

Arrivato il momento del pensionamento, quanto accumulato viene erogato come pensione integrativa. Questa non solo è soggetta a un’aliquota agevolata ma è anche parzialmente esente da tassazione. La base imponibile su cui è applicata la ritenuta d’imposta, infatti, non tiene conto di quanto è stato già tassato in precedenza.

E’ esente, quindi, quella parte di pensione integrativa che sia stata generata da:

  • rendimenti già tassati in fase di accumulo
  • contributi non dedotti perché superiori al limite annuo di 5.164,57 euro.

3 – Pensione integrativa reversibile: nessuna imposta di successione

Se l’aderente ha scelto una rendita vitalizia reversibile, in caso di scomparsa prematura la pensione integrativa viene versata a favore del beneficiario. La tassazione resta agevolata e non solo: non viene applicata l’imposta di successione.

4 – La tassazione del fondo pensione è conveniente anche per il TFR

Il lavoratore che ha deciso di destinare il TFR al fondo pensione anziché lasciarlo in azienda ha un vantaggio in termini fiscali. La tassazione agevolata della pensione integrativa giova anche al TFR versato, che se venisse liquidato dall’azienda, sarebbe soggetto all’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni di attività lavorativa (tra il 23% e il 43% contro il 15% – 9%). Anche in questo caso, i rendimenti ottenuti sul TFR e già tassati, sono esenti fiscalmente al momento dell’erogazione della pensione integrativa.

I VANTAGGI FISCALI OLTRE L’E-T-T

Il regime fiscale della previdenza complementare è agevolato anche per le prestazioni che l’aderente può richiedere nel corso della partecipazione al fondo pensione.

  • Trasferimento ad un altro fondo pensione: il capitale trasferito in un altro fondo pensione è esente fiscalmente
  • Anticipazioni per spese sanitarie: le somme oggetto di anticipazione per spese sanitarie sono soggette ad aliquota agevolata dal 9% al 15%
  • Anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa: le somme oggetto di anticipazione per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa sono soggette ad aliquota del 23%
  • Reintegrazione delle anticipazioni: sulle somme reintegrate è riconosciuto un credito d’imposta per le tasse che sono già state pagate in fase di anticipazione
  • Riscatto totale o del 50% della posizione accumulata: il capitale riscattato è soggetto ad aliquota agevolata dal 9 al 15%
  • Riscatto degli eredi o dei beneficiari: il capitale riscattato dagli eredi o dagli altri beneficiari in fase di accumulo è soggetto ad aliquota agevolata dal 9% al 15% ed è esente da imposta di successione
  • Riscatto per perdita dei requisiti partecipativi: il capitale riscattato per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo è soggetto ad aliquota del 23%
  • RITA (rendita integrativa temporanea anticipata): la RITA è soggetta ad aliquota agevolata dal 9 al 15%.

La previdenza integrativa con i suoi vantaggi fiscali non solo è utile, ma estremamente conveniente come nessun altro strumento di risparmio. E’ vantaggioso per tutti, dai lavoratori giovani alla prima occupazione fino a quelli prossimi alla pensione, o anche per soggetti fiscalmente a carico, con benefici per la persona di cui l’aderente è a carico.

Articolo originale

About the author 

Poggi Leonardo

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