Giugno 7, 2019

Trattamento di Fine Rapporto: dopo aver spiegato cos’è, come si calcola e come si rivaluta (con la rivalutazione che, aggiungiamo ora, è soggetta a imposta sostitutiva) e in che modo cambia la tassazione tenendolo in azienda o destinandolo a un fondo pensione, proponiamo una nuova puntata del nostro approfondimento. Che, come spesso accade, prende le mosse dai commenti dei nostri lettori.

Uno di loro, in particolare, ci obietta: il TFR in azienda ha il grosso pregio di essere ottenuto dal lavoratore tutto intero, mentre il montante del fondo pensione almeno per metà deve essere convertito in rendita; quindi, mentre il TFR in azienda può costituire la somma per realizzare un sogno a lungo coltivato (casa per i figli, etc.), il fondo pensione diventa solo un’integrazione alla pensione.

Accogliamo l’obiezione e torniamo a bomba: meglio il TFR in azienda o in un fondo pensione? Vediamo di aggiungere qualche tassello in più.

TFR, come viene liquidato?

Ok, ho lasciato il TFR in azienda. Quando vedrò i soldi? La risposta è semplice e allo stesso tempo complessa: se da una parte, infatti, è assodato che il versamento del TFR al lavoratore deve avvenire alla cessazione del rapporto di lavoro, è anche vero che i tempi sono sanciti dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

In linea di massima, l’erogazione avviene un mese dopo la fine del rapporto lavorativo. I più svantaggiati sono i lavoratori del pubblico impiego, che generalmente devono fronteggiare le attese più lunghe.

D’altro canto, la legge finora non ha stabilito un termine comune per tutti, limitandosi a sancire che “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un Trattamento di Fine Rapporto”.

Né – attenzione – la legge obbliga il datore di lavoro a pagare il TFR tutto in un’unica soluzione: il che ha aperto la strada alla possibilità di versamenti rateali al dipendente. In particolare, se il TFR è molto corposo, l’azienda può decidere appunto di rateizzarlo.

Ricordiamo poi che nel corso del rapporto di lavoro è possibile chiedere un anticipo: facoltà che, se esercitata, riduce l’ammontare del TFR che si incassa a fine rapporto.

E l’erogazione del fondo pensione?

Poniamo, invece, di aver destinato tutto il TFR al fondo pensione. Come passo all’incasso? Lo spiega COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione3: “raggiunti i requisiti per la pensione obbligatoria e potendo far valere almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, è possibile ottenere una rendita pensionistica oppure optare per la liquidazione in forma di capitale fino a un massimo del 50% del montante accumulato e il resto in rendita pensionistica”.

Ha ragione il nostro lettore, quindi. Non è del tutto esclusa la possibilità dell’intera liquidazione in forma di capitale, però “solo se l’importo della pensione complementare è esiguo” o “se il richiedente ha aderito alla previdenza complementare prima del 29 aprile 1993”, iscrivendosi a un fondo pensione preesistente.

In ogni caso, anche al fondo pensione, nella fase di accumulo, si può richiedere una somma “a titolo di anticipazione o di riscatto”, a patto che ci sia un valido motivo per farlo (per esempio, l’acquisto di una prima casa per sé, il coniuge o i figli, o motivi di salute che implichino importanti esborsi di denaro).

Infine, a determinate condizioni previste per legge si può ottenere la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), ossia l’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato sotto forma di rendita fino al conseguimento dell’età anagrafica per poter accedere alla pensione di vecchiaia. Il che può risultare di decisivo aiuto in caso di riforme del sistema pensionistico pubblico che andassero involontariamente a creare “buchi” tra le vecchie e le nuove regole, penalizzando il pensionando.

In ogni caso, un’integrazione serve

Quindi, ricapitolando:

  • è vero quanto scrive il nostro lettore, ossia che il TFR, se lasciato in azienda, lo incassiamo tutto (al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione e della tassazione al momento dell’erogazione), ma l’incasso può avvenire a rate e in ogni caso c’è da mettere in conto un periodo di attesa più o meno lungo;
  • è vero che il TFR erogato dal datore di lavoro (e quindi precedentemente lasciato in azienda) può essere messo al servizio di spese importanti come l’acquisto di una casa per i figli, ma come visto anche al fondo pensione, nella fase di accumulo, possiamo richiedere un’anticipazione per lo stesso motivo, oltre a poter domandare che, alla fine, metà del montante accumulato ci venga liquidata in forma di capitale.

Soprattutto, è importante per noi insistere sull’utilità dell’integrazione all’assegno pensionistico pubblico, considerando le sempre più problematiche condizioni in cui versa il sistema previdenziale (in Italia come altrove).

Tutto questo complici, da un lato, gli anni in cui si è fatto ricorso al metodo di calcolo retributivo (l’assegno pensionistico era calcolato in base all’ultimo stipendio e non ai contributi versati) e, dall’altro, l’invecchiamento della popolazione, il calo della natalità e un mercato del lavoro ancora un po’ ostico per i giovani.

Negli ultimi anni si sono susseguite diverse riforme per correre ai ripari: per esempio, si è passati al sistema contributivo. Ma il problema della sostenibilità del sistema è ancora lì.

Non solo fondi pensione

Per qualche motivo non vi convince l’idea di destinare il TFR in tutto o in parte al fondo pensione? No problema. Ci sono altri modi per costruirsi una futura rendita pensionistica integrativa senza chiamare in causa il TFR ma limitandosi a un versamento periodico volontario, con un prelievo dalle proprie entrate mensili: fondi pensione aperti (anche se qui il discorso è un po’ articolato, ma ci torneremo), Piani Individuali Pensionistici (PIP), Piani di Accumulo.

Articolo originale

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Poggi Leonardo

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