Gennaio 11, 2026

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La nuova Legge di Bilancio introduce diverse novità in ambito previdenziale. Alcune vanno nella direzione di rafforzare la previdenza complementare, altre invece lasciano aperti dubbi e criticità.

Il quadro che emerge è quello di una riforma non organica, fatta di interventi puntuali, con qualche passo avanti ma anche diverse occasioni mancate.

Oltre al comma 199, presente sin dalle prime bozze e legato agli investimenti dei fondi pensione (che apre alla revisione del DM 166/2014), le novità più rilevanti sono contenute nei commi 195 e seguenti.

Vediamole nel dettaglio.
Qui intanto il link alla Gazzetta Ufficiale (cliccami)


🔔 Silenzio-assenso: cambia la tempistica, ma non la logica

Dal 1° luglio 2026 il meccanismo del silenzio-assenso scatterà dopo 60 giorni dall’assunzione.

In assenza di una scelta esplicita del lavoratore:

  • partirà la contribuzione piena dalla data di assunzione
  • il TFR verrà conferito nel comparto coerente con l’orizzonte temporale dell’aderente

Resta la possibilità di:

  • lasciare il TFR in azienda
  • destinare il TFR a un fondo aperto o a un PIP

⚠️ Tuttavia, non si tratta di una vera adesione automatica con diritto di recesso, perché l’opzione resta formalmente gestita dal datore di lavoro.

Una soluzione più efficace sarebbe stata quella già adottata nel pubblico impiego, dove i neoassunti vengono iscritti automaticamente a Perseo Sirio o Espero e possono eventualmente esercitare il recesso direttamente con il fondo, accedendo all’area riservata tramite SPID.

Un modello semplice, trasparente e già collaudato, che qui non è stato replicato.


🏦 Fondo di Tesoreria INPS: estensione progressiva e nuovi vincoli

Un altro intervento rilevante riguarda il Fondo di Tesoreria INPS, che viene progressivamente esteso a un numero sempre maggiore di imprese.

La nuova tempistica prevede:

  • dal 2028 l’obbligo per i datori di lavoro che superano i 50 addetti
  • dal 2032 anche per quelli che superano i 40 addetti

In precedenza, il criterio principale era legato all’anno di costituzione dell’impresa.

Questa estensione viene letta da molti come un ulteriore ostacolo alla crescita dimensionale delle aziende, introducendo nuove soglie “critiche” che rischiano di scoraggiare l’espansione, un po’ come accaduto in passato con altre normative legate al numero di dipendenti.


⏳ Pensione anticipata tramite fondo pensione: stop (per ora)

Vengono abrogate le norme introdotte con la Legge di Bilancio 2025 che avrebbero consentito ai lavoratori contributivi e previdenti di anticipare il pensionamento di 3 anni rispetto alla vecchiaia, utilizzando anche la previdenza complementare.

La misura, di fatto, non è mai entrata realmente in funzione, perché il decreto attuativo – ormai quasi pronto – non è stato emanato.

Con questa abrogazione:

  • la pensione anticipata contributiva resta accessibile solo con
    • 64 anni di età
    • 20 anni di contributi
    • assegno pari ad almeno 3,2 volte l’assegno sociale
  • torna quindi a essere una possibilità riservata soprattutto a redditi medio-alti, escludendo molti lavoratori con carriere discontinue o redditi più bassi

Dalle dichiarazioni parlamentari emerge comunque che non è escluso un ritorno futuro di una misura ponte tra primo e secondo pilastro.


💰 Plafond di deducibilità: piccolo ritocco, nessuna svolta

Il limite di deducibilità fiscale dei contributi alla previdenza complementare viene arrotondato a 5.300 euro annui.

Un intervento marginale, che non cambia in modo significativo l’attrattività fiscale dei fondi pensione, ma che semplifica leggermente il quadro normativo.


🔓 Maggiore flessibilità in uscita dal fondo pensione

Per superare le resistenze di chi è contrario alla rendita vitalizia, viene introdotta una maggiore flessibilità nelle modalità di erogazione della prestazione finale.

Le principali novità sono:

  • la quota erogabile in capitale sale dal 50% al 60% del montante
  • in alternativa alla rendita vitalizia, l’aderente potrà scegliere:
    1. Rendita a durata definita
      Tassazione agevolata dal 15% al 9%
    2. Prelievi programmati
      Tassazione 15% → 9%
    3. Erogazione frazionata
      Tassazione 20% → 15%

Questo intervento rende la previdenza complementare più flessibile e più aderente alle esigenze reali dei lavoratori, soprattutto di chi vuole mantenere il controllo del capitale anche in pensione.


🔁 Contributo datoriale: più libertà nei trasferimenti

Viene modificato l’articolo 14, comma 6, eliminando il riferimento ai limiti imposti dalla contrattazione collettiva sulla spettanza del contributo datoriale futuro in caso di trasferimento verso un fondo aperto o un PIP.

In pratica:

  • viene meno il potere esclusivo dei contratti collettivi
  • aumenta la portabilità del contributo datoriale
  • si rafforza la libertà di scelta dell’aderente

È un passaggio importante che potrebbe aumentare la concorrenza tra forme pensionistiche e migliorare l’efficienza complessiva del sistema.

Posso ricevere il contributo del datore anche su un fondo aperto/PIP?

In linea di principio sì, ma con 3 precisazioni cruciali:

Non è “da oggi”: questa modifica rientra nel pacchetto del comma 201 e decorre dal 1° luglio 2026.

Non “crea” un contributo datoriale dove non esiste: lo rende portabile se tu hai diritto al contributo datoriale in base agli accordi applicati (tipicamente CCNL) e alle condizioni previste (spesso: anche il tuo contributo). Quello che cambia è che non dovrebbe più essere la contrattazione a poter dire “solo se resti nel negoziale” con la clausola che è stata eliminata.

Serve vedere l’attuazione pratica: COVIP deve adeguare istruzioni e nella realtà ci saranno procedure payroll e moduli da allineare (ma la direzione normativa è quella).


    ❌ Le misure eliminate all’ultimo momento

    All’ultimo passaggio parlamentare vengono eliminate due misure che sembravano destinate a entrare in legge.

    Rafforzamento della Covip

    Non passa il rafforzamento strutturale e finanziario della Covip. Rimane solo l’inasprimento delle sanzioni, senza un reale potenziamento operativo dell’autorità di vigilanza.

    Contributo previdenziale per i nuovi nati

    Salta anche l’ipotesi di introdurre un contributo previdenziale pubblico per i nuovi nati, che avrebbe potuto rappresentare un primo passo verso una previdenza complementare “di nascita”.



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    Poggi Leonardo

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